SCADENZE - FINE ANNO
Si informano tutti gli Operatori che ricevono incentivi dal GSE per un importo superiore a €150.000 - calcolato per l’intera durata del periodo incentivante - e che non hanno ancora provveduto ad inviare ladocumentazione necessaria ai controlli antimafia (vedi news del 4 dicembre 2013, 15 luglio 2014 e 16 settembre 2014) che, decorso il termine di 30 gg dalla pubblicazione della presente news senza che sia stato adempiuto l’obbligo di trasmissione al GSE di tale documentazione, gli effetti delle Convenzioni e/o di ogni forma di incentivazione in essere saranno cautelativamente sospesi.
Le Convenzioni e/o le altre forme di incentivazione saranno riattivate successivamente all’invio al GSE delle seguenti dichiarazioni, debitamente compilate, sottoscritte e corredate dei documenti di identità, in corso di validità, di ogni dichiarante, necessarie e propedeutiche agli accertamenti previsti dal Codice Antimafia:
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i dati dei soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
- dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, a cura dei soggetti obbligati ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011, riferite ai loro familiari conviventi di maggiore età;
- eventuale dichiarazione di esenzione dall’obbligo della presentazione della documentazione antimafia.
Il termine entro cui effettuare la prima verifica dipende dalla data di entrata in esercizio dell’impianto:
- per gli impianti connessi dal 1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, la scadenza è fissata nella data più lontana tra:
- il 31 marzo 2018;
- 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
- 5 anni dall’ultima verifica documentata effettuata sul SPI prima dell’entrata in vigore della Delibera;
- per gli impianti connessi dal 1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, la scadenza è fissata nella data più lontana tra:
- il 31 dicembre 2017;
- 5 anni dall’ultima verifica documentata effettuata sul SPI prima dell’entrata in vigore della Delibera;
- per gli impianti connessi fino al 31 dicembre 2009, la scadenza è fissata nella data più lontana tra:
- il 30 settembre 2017;
- 5 anni dall’ultima verifica documentata effettuata sul SPI prima dell’entrata in vigore della Delibera.
In presenza di più sezioni con SPI dedicata, va considerata la data di entrata in esercizio della prima sezione.
In caso di sostituzione del SPI, la verifica va effettuata subito sul nuovo SP
Pertanto i soggetti i sottoposti alla verifica antimafia devono ogni anno inviare la documentazione necessaria tramite la sezione del Portale informatico GWA “Documentazione Antimafia”,
Si informano tutti gli Operatori che ricevono incentivi dal GSE per un importo superiore a €150.000 - calcolato per l’intera durata del periodo incentivante - e che non hanno ancora provveduto ad inviare ladocumentazione necessaria ai controlli antimafia (vedi news del 4 dicembre 2013, 15 luglio 2014 e 16 settembre 2014) che, decorso il termine di 30 gg dalla pubblicazione della presente news senza che sia stato adempiuto l’obbligo di trasmissione al GSE di tale documentazione, gli effetti delle Convenzioni e/o di ogni forma di incentivazione in essere saranno cautelativamente sospesi.
Le Convenzioni e/o le altre forme di incentivazione saranno riattivate successivamente all’invio al GSE delle seguenti dichiarazioni, debitamente compilate, sottoscritte e corredate dei documenti di identità, in corso di validità, di ogni dichiarante, necessarie e propedeutiche agli accertamenti previsti dal Codice Antimafia:
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i dati dei soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
- dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, a cura dei soggetti obbligati ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011, riferite ai loro familiari conviventi di maggiore età;
- eventuale dichiarazione di esenzione dall’obbligo della presentazione della documentazione antimafia.
Il termine entro cui effettuare la prima verifica dipende dalla data di entrata in esercizio dell’impianto:
- per gli impianti connessi dal 1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, la scadenza è fissata nella data più lontana tra:
- il 31 marzo 2018;
- 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
- 5 anni dall’ultima verifica documentata effettuata sul SPI prima dell’entrata in vigore della Delibera;
- per gli impianti connessi dal 1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, la scadenza è fissata nella data più lontana tra:
- il 31 dicembre 2017;
- 5 anni dall’ultima verifica documentata effettuata sul SPI prima dell’entrata in vigore della Delibera;
- per gli impianti connessi fino al 31 dicembre 2009, la scadenza è fissata nella data più lontana tra:
- il 30 settembre 2017;
- 5 anni dall’ultima verifica documentata effettuata sul SPI prima dell’entrata in vigore della Delibera.
In presenza di più sezioni con SPI dedicata, va considerata la data di entrata in esercizio della prima sezione.
In caso di sostituzione del SPI, la verifica va effettuata subito sul nuovo SPI.